Art. 7.
(Contributo statale).

      1. A carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la concessione di contributi ai

 

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soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti di lavori socialmente utili per gli anziani. Ai fini di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro nell'anno 2006, di 7,5 milioni di euro nell'anno 2007 e di 5 milioni di euro nell'anno 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2006, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.